E-Label per Prosecco, Franciacorta e spumanti: le regole sono le stesse?

I vini spumanti rientrano nell'obbligo del Reg. UE 2021/2117? Come si calcolano i valori nutrizionali per le bollicine e cosa cambia rispetto ai vini fermi.

L'Italia è il primo produttore mondiale di Prosecco e uno dei principali di vini spumanti DOC e DOCG. Non sorprende che una delle domande più frequenti sul Regolamento UE 2021/2117 riguardi proprio le bollicine: l'obbligo di e-Label vale anche per Prosecco, Franciacorta, Trento DOC e tutti gli altri spumanti? La risposta è sì — con alcune specificità pratiche da conoscere.

Il Regolamento si applica a tutti i vini spumanti

Il Regolamento UE 2021/2117 modifica il regolamento OCM (Reg. UE 1308/2013) che disciplina l'intera organizzazione comune dei mercati agricoli, inclusi i vini spumanti, frizzanti, liquorosi e aromatizzati. Non esistono categorie esentate: Prosecco DOC, Prosecco DOCG (Conegliano Valdobbiadene), Franciacorta DOCG, Trento DOC, Asti DOCG, Lambrusco, Brachetto d'Acqui — tutti devono adeguarsi con gli stessi obblighi dei vini fermi.

Cosa cambia nel calcolo dei valori nutrizionali

Per i vini spumanti, il calcolo del valore energetico segue la stessa formula dei vini fermi (alcol + zuccheri residui), ma con alcune variabili specifiche:

Il residuo zuccherino cambia molto tra le categorie

La classificazione degli spumanti per contenuto di zuccheri è regolata dal Reg. UE 1308/2013 e influenza direttamente la dichiarazione nutrizionale:

Categoria Zuccheri residui Kcal indicative / 100 ml
Brut Nature / Pas Dosé < 3 g/L ~60–65 kcal
Extra Brut 0–6 g/L ~63–68 kcal
Brut < 12 g/L ~65–70 kcal
Extra Dry 12–17 g/L ~68–75 kcal
Dry / Secco 17–32 g/L ~73–85 kcal
Demi-sec 32–50 g/L ~85–100 kcal
Dolce > 50 g/L > 100 kcal

Il Prosecco DOC più diffuso è nella categoria Extra Dry (12–17 g/L di zuccheri), mentre il Prosecco Brut ha meno di 12 g/L. La differenza incide sul valore calorico dichiarato di qualche unità, ma è comunque rilevante per i consumatori attenti all'apporto zuccherino.

La CO₂ non incide sul calcolo energetico

L'anidride carbonica (CO₂) disciolta nel vino spumante non contribuisce al valore energetico e non deve essere dichiarata tra i macronutrienti. Va però considerata come ingrediente tecnologico se viene aggiunta esternamente (nei metodi Charmat e ancestrale), mentre nel metodo classico (rifermentazione in bottiglia) è prodotta naturalmente dai lieviti e non richiede dichiarazione come ingrediente aggiunto.

Gli ingredienti specifici degli spumanti

Il processo di produzione degli spumanti introduce alcuni ingredienti che non si trovano nei vini fermi e che devono essere dichiarati nell'elenco:

  • Liqueur de tirage (vino, zucchero di canna o saccarosio di barbabietola, lieviti): nel metodo classico, gli ingredienti del tirage devono essere inclusi nell'elenco
  • Liqueur d'expédition / dosaggio (vino, zucchero, distillato): il contenuto esatto del dosaggio determina i valori nutrizionali finali e va dichiarato
  • Lieviti: usati per la rifermentazione, possono rimanere come residui (vini sur lies o metodo ancestrale non sboccati)
  • Bentonite (coadiuvante tecnologico): non allergena, non va dichiarata

Una e-Label per ogni millesimo o cuvée

Le case spumantistiche gestiscono spesso molte referenze: versioni millesimate, brut, extra dry, rosé, magnum, e via dicendo. Ogni referenza con composizione diversa richiede una propria e-Label, poiché i valori nutrizionali cambiano al variare del dosaggio e del millesimo. La capacità di generare e gestire più e-Label in modo efficiente è quindi particolarmente importante per le cantine di bollicine.

E-Label.Plus consente di duplicare una e-Label esistente e modificare solo i parametri che cambiano (es. anno, dosaggio), riducendo i tempi di configurazione per le nuove referenze. Scrivici per una demo.

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